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  • Art.1 - La lavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l’indicazione del termine di consegna.

  • Art.2 - Il prezzo della lavorazione normale è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell’esercizio. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà stabilita di volta in volta.

  • Art.3 - La lavanderia è tenuta ad osservare l’indicazione dell’etichetta, ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l’esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente il quale deve accettare. La lavanderia non risponde di eventuali danni provocati da vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, dell’imbottitura, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e fibbie, della gomma per articoli gommati e simili.

  • Art.4 - La lavanderia al momento della consegna dei capi da parte del cliente o comunque in un qualsiasi momento prima della lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro, qualora riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.

  • Art.5 - La lavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all’articolo uno.

  • Art.6 - La lavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni per il normale abbigliamento e di 30 giorni per l’arredo casa, il pellame e gli abiti da cerimonia. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari a 5%.

  • Art.7 - Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di due mesi da quello indicato per la riconsegna.

  • Art.8 - La lavanderia ha la facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 5% a titolo di custodia per mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui all’art. 6.

  • Art.9 - La lavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di tre mesi dalla data prevista riconsegna. Sono esclusi casi di custodia che devono essere specificati nella ricevuta di cui all’art. 1.

  • Art.10 - Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla lavanderia dovranno essere presentati all’atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre l’orario di chiusura del laboratorio nel giorno lavorativo successivo.

  • Art.11 - Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del 90º giorno previsto per la consegna.

  • Art.12 - La lavanderia è tenuta al risarcimento del danno per il deterioramento totale o parziale dei capi, una volta accertata la responsabilità del danno da parte della lavanderia, o per la perdita del capo. A tal riguardo il risarcimento totale non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna, tenuto conto della data d’acquisto, dell’usura e dell’eventualità del suo riutilizzo, nonostante il danneggiamento. Il valore del risarcimento sarà così calcolato:
    valore originario1 anno2 anno3 anno4 anno5 anno
    100%60%40%20%5%0%

  • Art.13 - In caso di controversia il Cliente e La lavanderia, se non raggiungono l’accordo bonario con l’eventuale assistenza delle associazioni dei consumatori e degli imprenditori, si impegnano a rivolgersi all’Organismo di Conciliazione Stragiudiziale appositamente istituito.